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2006 - 1640 Vicesovrintendente - Concorso interno
1640 Vicesovrintendente Polizia di Stato
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IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA


VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni,
recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme d’attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione delle parità uomo-donna nel lavoro;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni,
recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ai sensi del quale è stabilito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, primo comma, che, per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili, è consentito mediante concorso interno per titoli ed esame scritto e superamento di un successivo corso di formazione professionale,
riservato al personale del ruolo degli Agenti ed Assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio;
VISTO l’art. 24 quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come sostituito dall’articolo 2, del citato decreto legislativo n. 53/2001, ai sensi del quale i posti rimasti scoperti nel presente concorso per titoli ed esame scritto sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso per titoli di cui al comma 1, lettera a) del medesimo art.24 quater, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti; e che, del pari, i posti eventualmente non coperti nel concorso per titoli sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del presente concorso per titoli ed esame scritto;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto ministeriale 1 agosto 2002, n. 199, che regolamenta le modalità di espletamento del concorso per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
RITENUTO di bandire, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre 2000, un concorso per 1640 posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti riservato al personale del ruolo degli Agenti ed Assistenti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio;

D E C R E T A



ART. 1
Posti a concorso
E' indetto un concorso interno, per titoli ed esame scritto e superamento di successivo corso di formazione professionale, a 1640 posti per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.
Dei posti messi a concorso per la provincia di Bolzano, 13 sono riservati al personale in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

ART. 2
Requisiti per l’ammissione e cause di esclusione
Può partecipare al concorso il personale del ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2000.
Sono esclusi dal concorso coloro che, nel biennio 2002 – 2003, abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o che, nel periodo precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione (periodo compreso tra il 30/1/03 e il 30/1/05), abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n.3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio.
Per il personale escluso dal concorso per aver riportato, nell’ultimo biennio,
sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione, nei cui confronti sia intervenuto l’annullamento del provvedimento disciplinare che abbia determinato l’esclusione dal concorso, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

ART. 3
Domande di partecipazione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte utilizzando il modello allegato e dirette al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Area II - Concorsi per l’accesso ai ruoli dei Sovrintendenti,
Assistenti ed Agenti, devono essere presentate agli Uffici o Reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
Nelle domande di partecipazione, datate e sottoscritte dai candidati, gli stessi debbono dichiarare:
a) il cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) l'Ufficio o Reparto presso il quale prestano servizio;
c) l’anzianità complessiva di servizio nel ruolo degli assistenti ed agenti alla data del 31 dicembre 2000;
d) di non aver riportato, nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione (periodo compreso tra il 30/1/03 e il 30/1/05), sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;
e) di non aver riportato, nel biennio 2002 – 2003, giudizi complessivi inferiori a "buono".
I candidati devono, inoltre, indicare nella domanda i titoli di servizio di cui intendono avvalersi, con riferimento alle categorie previste dalle lettere c), d), e), f) del successivo articolo 6, allegando la documentazione – in originale o in copia autenticata o, fatte salve le pubblicazioni, sottoforma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà – che ne comprovi il possesso alla data del presente decreto.
Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione saranno considerate sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente bando di concorso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
I candidati, in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono concorrere ai posti riservati di cui all’articolo 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, specificando la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d’esame.
I medesimi dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza che il diario della prova scritta sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno del 30/5/2005 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

ART. 4
Svolgimento della prova e commissione esaminatrice
Per lo svolgimento della prova di esame si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni.
La commissione esaminatrice del concorso è composta da un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica di vice questore aggiunto.
Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del 30/5/2005 verrà data comunicazione del giorno, dell'ora e delle sedi in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta del concorso.
Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta è escluso dal concorso.

ART. 5
Prova scritta
La prova scritta d'esame consiste in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati.
Il questionario è articolato in domande con risposta a scelta multipla, vertenti per il 20% su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.
Le materie che possono formare oggetto del questionario sono italiano, storia d'Italia a partire dal 1815, geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, educazione civica,
diritto penale, procedura penale, legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali,
ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a punti 60. La votazione massima attribuibile alla prova scritta è di 100 punti.

ART. 6
Titoli ammessi a valutazione
Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabilite come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;
b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione,
che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;
e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici,
amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, fino a punti 4;
f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.
Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
Per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta, il Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia del foglio matricolare aggiornato, nonché le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l’elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l’ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.
La commissione esaminatrice annota, i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
Le somme dei punti assegnati dai componenti della commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.
Il totale così ottenuto costituisce il punteggio attribuito ai titoli dalla commissione.
La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta.

ART. 7
Formazione ed approvazione della graduatoria
La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli.
A parità di punteggio, prevalgono, nell’ordine, la qualifica, l’anzianità di qualifica, l’anzianità di servizio e la maggiore età.
Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrerà il termine,
rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

ART. 8
Assegnazione alle sedi dei vincitori
I vincitori del concorso saranno ammessi a frequentare il corso di formazione professionale di cui all'articolo 24 - quater – comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335.
Le assegnazioni ai vari Uffici verranno effettuate secondo il seguente piano di ripartizione provinciale:
Provincia Posti :
AGRIGENTO 0 CREMONA 14 MESSINA 1 ROMA 274 ALESSANDRIA 7 CROTONE 6 MILANO 172 ROVIGO 7 ANCONA 22 CUNEO 0 MODENA 11 SALERNO 0 AOSTA 7 ENNA 3 NAPOLI 123 SASSARI 15 AREZZO 2 FERRARA 1 NOVARA 12 SAVONA 9 ASCOLI PICENO 0 FIRENZE 63 NUORO 24 SIENA 2 ASTI 4 FOGGIA 4 ORISTANO 1 SIRACUSA 20 AVELLINO 0 FORLI’ 6 PADOVA 11 SONDRIO 13 BARI 8 FROSINONE 1 PALERMO 61 TARANTO 3 BELLUNO 4 GENOVA 54 PARMA 12 TERAMO 1 BENEVENTO 0 GORIZIA 0 PAVIA 6 TERNI 2 BERGAMO 14 GROSSETO 2 PERUGIA 0 TORINO 78 BIELLA 6 IMPERIA 1 PESARO URBINO 6 TRAPANI 3 BOLOGNA 86 ISERNIA 2 PESCARA 5 TRENTO 2 BOLZANO 26 L’AQUILA 2 PIACENZA 4 TREVISO 7 BRESCIA 18 LA SPEZIA 7 PISA 6 TRIESTE 42 BRINDISI 0 LATINA 0 PISTOIA 10 UDINE 23 CAGLIARI 11 LECCE 0 PORDENONE 0 VARESE 18 CALTANISSETTA 7 LECCO 19 POTENZA 0 VENEZIA 35 CAMPOBASSO 3 LIVORNO 23 PRATO 10 VERBANIA 20 CASERTA 0 LODI 14 RAGUSA 0 VERCELLI 4 CATANIA 22 LUCCA 1 RAVENNA 5 VERONA 26 CATANZARO 8 MACERATA 0 REGGIO CALABRIA 56 VIBO VALENTIA 4 CHIETI 1 MANTOVA 4 REGGIO EMILIA 5 VICENZA 0 COMO 4 MASSA 1 RIETI 0 VITERBO 0 COSENZA 1 MATERA 0 RIMINI 2 I candidati, in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976, n. 752, dichiarati vincitori dei posti riservati,
verranno assegnati ad uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale.
Rimane nella facoltà dell’Amministrazione, comunque, in relazione ad eventuali esigenze di servizio sopravvenute all’atto della frequenza del corso, ovvero qualora il numero totale dei vincitori dovesse risultare inferiore alle 1640 unità previste, rideterminare la disponibilità dei posti ripartiti in ambito provinciale dal presente bando, garantendo,
comunque, il rientro nelle province di provenienza a coloro che ne abbiano conseguito il diritto secondo l'originaria previsione.
Durante il primo mese del corso di formazione sarà resa nota la nuova eventuale ripartizione provinciale.
L'assegnazione alla provincia di destinazione dei vincitori sarà determinata - sulla base delle preferenze indicate su apposita scheda compilata durante lo svolgimento del corso - seguendo la graduatoria di merito.
Verrà data la precedenza assoluta, fino all'esaurimento dei posti previsti nella provincia, a coloro che indichino come prima provincia di preferenza quella di provenienza,
tenuto sempre e comunque conto della posizione degli stessi nelle rispettive graduatorie di merito del concorso.
L'Ufficio di specifica assegnazione verrà comunicato ai frequentatori prima della fine del corso.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno.

Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza De Gennaro

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